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	<title>News &#8211; Studio Deltatre Professionisti Associati</title>
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	<description>Consulenza fiscale, aziendale, legale e del lavoro</description>
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		<title>Rating di legalità</title>
		<link>https://www.studiodeltatre.it/rating-di-legalita/</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studiodeltatre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>Il Rating di legalità è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un...<br /><a class="read_more_link" href="https://www.studiodeltatre.it/rating-di-legalita/">Leggi tutto &#8594;</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Rating di legalità è un nuovo strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e<br />
all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un giudizio sul<br />
rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di<br />
attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.<br />
Al riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità ‐ convenzionalmente misurato in “stellette” ‐ ,<br />
l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al<br />
credito bancario.</p>
<p><a href="https://www.studiodeltatre.it/wp-content/uploads/2017/06/News-Sito-4-Rating-di-legalità-21.6.17.pdf">Leggi tutto</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dual use</title>
		<link>https://www.studiodeltatre.it/dual-use/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studiodeltatre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>DESCRIZIONE La normativa Dual Use ha la sua traduzione nella prassi doganale al momento della compilazione, da parte dello spedizioniere, della casella 44 del DAU (dichiarazione doganale). Per numerose voci doganali, nelle...<br /><a class="read_more_link" href="https://www.studiodeltatre.it/dual-use/">Leggi tutto &#8594;</a></p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DESCRIZIONE</strong></p>
<p>La normativa Dual Use ha la sua traduzione nella prassi doganale al momento della compilazione, da parte dello spedizioniere, della casella 44 del DAU (dichiarazione doganale). Per numerose voci doganali, nelle quali potrebbero essere classificati beni a potenziale Duplice Uso, è infatti prevista l’indicazione in casella 44 del DAU:</p>
<ul>
<li>Degli estremi del documento di autorizzazione</li>
<li>Ovvero, nel caso di beni di libera esportazione, l’indicazione del codice di esonero Y901 con il quale si dichiara che il prodotto non rientra fra quelli elencati nel regolamento.</li>
</ul>
<p><strong>Il responsabile della compilazione del DAU potrà indicare il codice Y901 solo sulla base di una dichiarazione consapevole di esonero dell’azienda</strong>.</p>
<p>Una eventuale denuncia di infrazione rispetto alla normativa (anche da parte di un concorrente estero così come della autorità doganale competente) e/o l’apertura di una procedura di notifica, produce potenzialmente un <strong>grave quadro sanzionatorio, di cui è chiamata a rispondere la Rappresentanza legale dell’Azienda. </strong></p>
<p>È inoltre prassi degli istituti di credito richiedere (su propria modulistica) la congruenza rispetto alle normative all’export, pena il blocco dei procedimenti di incasso e pagamento su estero. L’esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, <strong><u>è un reato penale</u></strong> contro la Pubblica Amministrazione ed è punito:</p>
<ul>
<li><strong>Con l’immediato blocco (fino al ritiro dal mercato) delle esportazioni Extra-UE.</strong></li>
<li><strong>Con la reclusione da due a sei anni.</strong></li>
<li><strong>Con la multa da 25.000 a 250.000 euro (comma 1 dell&#8217;art. 16 del D.Lgs 9 aprile 2003 n. 96).</strong></li>
</ul>
<p>Con il termine “<strong><u>TECNOLOGIA</u></strong>” (NGT NTN Tutte) il regolamento Comunitario individua espressamente le informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di merci.</p>
<p>L’informazione può rivestire la forma sia di “dati tecnici” che di “assistenza tecnica”.</p>
<p><strong>NB 1:</strong> L’“assistenza tecnica” può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di “dati tecnici”.</p>
<p><strong>NB 2:</strong> I “dati tecnici” possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OBIETTIVI</strong></p>
<p>Elaborazione di uno studio, nella forma di una <strong><u>relazione giurata e asseverata presso i competenti uffici giudiziari</u></strong>, inerente l&#8217;attività di verifica di congruenza normativa e tecnica rispetto al <strong>regime comunitario di controllo delle esportazioni</strong> di <strong><u>PRODOTTI e TECNOLOGIE</u></strong> a potenziale duplice uso (cd. “DUAL USE”) e relative parti di ricambio, identificati dai codici di tariffa doganale o classificazione tecnologica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RISULTATI</strong></p>
<p>La produzione, in cooperazione con i propri Partners,  di un elaborato peritale in forma scritta, asseverto su richiesta, riportante:  l&#8217;elenco, la descrizione e <strong>l’analisi tecnica (fino al dettaglio della distinta-base dei singoli componenti e della Tecnologia)</strong> dei prodotti e delle tecnologie potenzialmente soggetti a regime Comunitario Obbligatorio DUAL USE, del Know-How e delle Tecnologie (anche immateriali) passibili di una classificazione doganale in quelle voci e la stesura di un parere analitico che valuti, dal punto di vista tecnico oltre che normativo, la posizione dei beni e delle relative parti di ricambio, rispetto alla normativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il parere seguirà una dinamica prettamente consulenziale e costituirà un <strong><u>importante supporto gestionale mediante la quale l&#8217;azienda sarà assistita nella eventuale verifica interna di dettaglio dell&#8217;effettiva corrispondenza dei propri prodotti a quelli elencati nelle liste di controllo</u></strong>, identificando eventuali necessità di richiedere autorizzazioni Dual Use, ovvero dichiarando, consapevolmente, che i beni esportati non sono soggetti ad autorizzazione.</p>
<p>Nel caso in cui non sia riscontrata né condivisa alcuna corrispondenza l&#8217;azienda potrà considerare il prodotto come di libera esportazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUADRO NORMATIVO</strong></p>
<p><strong>CONTESTO &#8211; </strong>Nel giugno 2003 il Consiglio europeo di Salonicco ha adottato il piano d&#8217;azione contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui punto 21 contempla l&#8217;effettuazione di una valutazione reciproca dei sistemi di controllo delle esportazioni di tutti gli Stati membri e Stati aderenti. Il punto 21 prevede che <em>&#8220;al fine di meglio coordinare le attività di controllo delle esportazioni degli Stati membri dell&#8217;UE e di trarre vantaggio dalle esperienze reciproche, è opportuno realizzare una valutazione reciproca in tutti gli Stati membri e gli Stati aderenti&#8221;. </em></p>
<p><strong>La strategia dell&#8217;UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata il 12 dicembre</strong>, prevede il rafforzamento dell&#8217;efficacia del controllo delle esportazioni nell&#8217;Europa allargata quale elemento dell&#8217;azione dell&#8217;UE.</p>
<p><strong>Le esportazioni, il trasferimento, l&#8217;intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso sono controllati a livello comunitario in base al regolamento del Consiglio, regolamento che è volto a rendere più agevoli gli scambi legittimi e favorire il concentrarsi delle risorse sul controllo delle esportazioni, dei trasferimenti, dell&#8217;intermediazione e del transito sensibili dei prodotti a duplice uso e sulla lotta alle frod</strong>i.</p>
<p>il regolamento stesso, tra l&#8217;altro:</p>
<ul>
<li>descrive l&#8217;ambito di applicazione del regolamento: in aggiunta ai prodotti a duplice uso elencati nell&#8217;allegato I del regolamento, l&#8217;articolo 4, noto come <strong>&#8220;DISPOSIZIONE OMNICOMPRENSIVA&#8221; (CATCH ALL)</strong> richiede un&#8217;autorizzazione per l&#8217;esportazione di qualsiasi prodotto che è o può essere destinato ad una utilizzazione collegata con armi di distruzione di massa, nonché con armi convenzionali se queste ultime devono essere esportate in paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti;</li>
</ul>
<ul>
<li>per tutte le altre esportazioni per le quali è necessaria un&#8217;autorizzazione ai sensi del regolamento, lascia alle autorità <strong><em>Nazionali </em></strong>la decisione finale in merito all&#8217;opportunità di concedere una licenza di:</li>
<li><strong>esportazione nazionale, </strong></li>
<li><strong>esportazione globale, </strong></li>
<li><strong>esportazione specifica</strong>,</li>
</ul>
<p>trovando così un punto di equilibrio tra il principio della competenza comunitaria e i legittimi interessi degli Stati membri a mantenere il controllo delle questioni relative alla sicurezza nazionale;</p>
<ul>
<li>stabilisce norme per lo scambio di informazioni e le consultazioni tra Stati membri relativamente alle decisioni di concedere licenze d&#8217;esportazione, ecc. ;</li>
</ul>
<ul>
<li>istituisce un &#8220;<strong>GRUPPO DI COORDINAMENTO</strong>” presieduto dalla Commissione, nel quale è rappresentato ciascuno Stato membro, al fine di esaminare le questioni riguardanti l&#8217;applicazione del regolamento. Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni che rappresentano gli esportatori interessati dal regolamento.</li>
</ul>
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		<item>
		<title>Patent Box</title>
		<link>https://www.studiodeltatre.it/patent-box/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studiodeltatre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>OGGETTO Il “Patent Box” è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, modelli e disegni nonché di processi, formule...<br /><a class="read_more_link" href="https://www.studiodeltatre.it/patent-box/">Leggi tutto &#8594;</a></p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OGGETTO</strong></p>
<p>Il <strong>“Patent Box”</strong> è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, modelli e disegni nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili purché effettivamente utilizzati in Italia.</p>
<ul>
<li><strong>BREVETTI </strong>(tutti: nazionali, europei, internazionali)</li>
<li><strong>MARCHI</strong> (tutti: funzionali e commerciali)</li>
<li><strong>COPYRIGHT</strong> (software, banche dati, &#8230;)</li>
<li><strong>KNOW HOW </strong>(giuridicamente tutelato)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BENEFICIARI</strong></p>
<p>Tutti i titolari di reddito d’impresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DURATA</strong></p>
<p>Il regime opzionale di tassazione agevolata opera per cinque (5) esercizi sociali ovvero cinque periodi di imposta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MISURA DEL CONTRIBUTO</strong></p>
<p>L&#8217;agevolazione è riconosciuta in misura crescente ed è calcolata rispettivamente:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="89"><strong>ANNO</strong></td>
<td width="137"><strong>REDDITO ELEGGIBILE</strong></td>
<td width="147"><strong>BENEFICIO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2016</td>
<td width="137">40 %</td>
<td width="147">IRES + IRAP</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2017</td>
<td width="137">50 %</td>
<td width="147">IRES + IRAP</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2018</td>
<td width="137">50 %</td>
<td width="147">IRES + IRAP</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2019</td>
<td width="137">50 %</td>
<td width="147">IRES + IRAP</td>
</tr>
<tr>
<td width="89">2020</td>
<td width="137">50 %</td>
<td width="147">IRES + IRAP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CALCOLO E DURATA DEL CONTRIBUTO</strong></p>
<p>E’ innanzitutto necessario individuare il reddito derivante dall’utilizzo diretto e/o indiretto dei beni immateriali.</p>
<p>Successivamente la quota di reddito agevolabile va determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di R&amp;S sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene stesso. L’esercizio dell’opzione esplica i suoi effetti anche per il calcolo del valore della produzione imponibile ai fini Irap.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CUMULABILITÀ</strong></p>
<p>L’agevolazione derivante dalla applicazione del “Patent box” è cumulabile con gli incentivi sugli investimenti in Ricerca e Sviluppo (ad esempio il credito di imposta), gli incentivi alle start up e le agevolazioni Ace per favorire la capitalizzazione delle imprese ecc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SCHEMA PROCEDURALE DI DETTAGLIO</strong></p>
<p>Alla base del processo di analisi vi è la valutazione dell’applicazione dell’Art. 7 “Metodologie”della Circolare 11/E del 07-04-2016: qualora non risultasse applicabile il metodo del CUP per mancanza di transazioni comparabili, verrà privilegiato il metodo Profit Split utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi all’interno della stessa impresa, isolando i profitti residuali attribuibili ai beni immateriali, partendo dai ricavi inerenti gli stessi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone wp-image-242" src="https://www.studiodeltatre.it/wp-content/uploads/2017/04/grafico.png" alt="" width="781" height="496" srcset="https://www.studiodeltatre.it/wp-content/uploads/2017/04/grafico.png 850w, https://www.studiodeltatre.it/wp-content/uploads/2017/04/grafico-300x191.png 300w, https://www.studiodeltatre.it/wp-content/uploads/2017/04/grafico-768x488.png 768w" sizes="(max-width: 781px) 100vw, 781px" /></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Iperammortamento Piano Nazionale Industria 4.0</title>
		<link>https://www.studiodeltatre.it/iperammortamento-piano-nazionale-industria-4-0/</link>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studiodeltatre]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.studiodeltatre.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p>OBIETTIVO Incentivare gli investimenti in beni strumentali innovativi, attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, consentendo l’imputazione al periodo d’imposta, di quote di ammortamento e canoni di locazione...<br /><a class="read_more_link" href="https://www.studiodeltatre.it/iperammortamento-piano-nazionale-industria-4-0/">Leggi tutto &#8594;</a></p>
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]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OBIETTIVO</strong></p>
<p>Incentivare gli investimenti in beni strumentali innovativi, attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, consentendo l’imputazione al periodo d’imposta, di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INTERVENTI AGEVOLABILI</strong></p>
<p>L’agevolazione interessa gli investimenti in 47 categorie diverse di beni strumentali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa relativi alle seguenti macroaree:</p>
<ul>
<li>Beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;</li>
<li>Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;</li>
<li>Dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento della ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.</li>
</ul>
<p>I soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento, nel caso in cui effettuino investimenti in beni immateriali strumentali (software, sistemi e/o system integration, piattaforme ed applicazioni, ecc.) possono beneficiare del super-ammortamento (possibilità di ammortizzare un valore pari al 140% del costo di acquisto).</p>
<p>Esempi: macchine utensili per asportazione, macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime, macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, Macchine utensili per l&#8217;assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l&#8217;imballaggio, robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV, sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi, magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, ecc.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>MISURA DEL CONTRIBUTO</strong></p>
<p>Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria nella misura del 250%.</p>
<p>L’investimento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2017, con possibile slittamento al 30 giugno 2018 a patto che entro il primo termine si concluda il contratto e si versi un acconto del 20%. Fa fede per la realizzazione dell’investimento la data di consegna del bene, cosi come avveniva in passato, oppure che la costruzione sia stata ultimata e collaudata in caso di cespiti realizzati in appalto.</p>
<p>Per poter usufruire dell’iper-ammortamento è necessario fornire apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che si tratta di beni riconducibili all’elenco indicato nella legge e che hanno particolare valore per l’organizzazione produttiva dell’azienda.</p>
<p>Nel caso l’ammontare dell’investimento superi 500.000 euro è necessario produrre apposita perizia giurata. Questa autocertificazione (o perizia giurata), i cui contenuti saranno poi esplicitati in sede di pubblicazione della legge, dovrà essere redatta entro il termine dell’esercizio di entrata in funzione del bene.</p>
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